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REVISIONE AUTOVEICOLI E LORO RIMORCHI, CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI


La revisione è l'insieme dei controlli tecnici necessari per certificare che il suo veicolo sia idoneo alla circolazione e abbia preservato gli standard di sicurezza e di contenimento degli elementi inquinanti previsti dalle norme di omologazione del veicolo stesso.
 
L'Unione Europea si è prefissata l'obiettivo "zero vittime" nel trasporto su strada entro il 2050, nonché la riduzione degli effetti inquinanti del 60% (riferito ai dati del 2011). Il Ministero dei Trasporti Italiano ha emanato nel 2009 un nuovo standard informatico per i servizi obbligatori di revisione dei veicoli, noto con il nome, MCTCNet2 che ogni "centro di revisioni" (impresa privata autorizzata ai sensi dell'art.80 del Codice della Strada), ha l'obbligo di adottare nel corso del 2015.
L'obiettivo è quello di tutelare il diritto dell'automobilista di ricevere un servizio che garantisca al proprio veicolo:
  • il più elevato standard di sicurezza nella circolazione stradale
  • il rispetto delle norme sulle emissioni inquinanti e la tutela ambientale

TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE
  • per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia;
  • per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.

ELEMENTI SU CUI SI BASANO I CONTROLLI
I regolamenti di attuazione del Codice della Strada stabiliscono che i controlli tecnici da effettuare sul veicolo in revisione siano:
Identificazione del veicolo - Impianto di frenatura - Sterzo - Visibilità, Luci, riflettori e circuito elettrico - Assi, ruote, pneumatici, sospensioni Telaio ed elementi fissati al telaio - Effetti nocivi - Altre dotazioni.


TARIFFE DELLE REVISIONI PRESSO L'UMC
La tariffa che deve essere corrisposta per l'operazione di revisione (periodica o singola) effettuata presso gli UMC è fissata in 45,00 euro dal 20.10.2007  Tale importo deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001 intestato al "Dipartimento per la mobilità sostenibile - Roma".
A decorrere dal 17.1.2022 la corresponsione delle tariffe relative alle revisioni dei veicoli viene spostata verso il nodo PAGOPA.
 

TARIFFE PRESSO I CENTRI AUTORIZZATI ALLE REVISIONI FINO A 3
,5 t E 16 POSTI
A decorrere dal 1.11.2021, è in vigore la nuova tariffa obbligatoria che deve essere corrisposta per effettuare la revisione presso i centri revisione autorizzati.
A decorrere dal 17.1.2022 la corresponsione delle tariffe relative alle revisioni dei veicoli viene spostata verso il nodo PAGOPA.
 NUOVA TARIFFA
- Tariffa obbligatoria revisione                                                                                           € 54,95
- IVA 22%  .                                                                                                                       € 12,09
- Diritti DMS (esente IVA ex art. 15 DPR n. 633/1972)                                                     € 10,20
- Oneri PSP (nome prestatore) PagoPA (esente IVA ex art. 15 DPR n. 633/1972)         (variabile)

CONTRIBUTO
È previsto un contributo, di importo pari a 9,95 Euro, erogato sotto forma di rimborso, in favore dei proprietari di veicoli a motore che, dal 1.11 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione presso i centri revisioni autorizzati.
Per le operazioni effettuate presso i centri revisioni autorizzati: non sono ammessi né sconti né incrementi rispetto alla tariffa ministeriale, le domande non sono assoggettate all'imposta di bollo.
 

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL
"BONUS VEICOLI SICURI"
Per i proprietari di veicoli a motore che, dall'1.11 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione presso i centri revisioni autorizzati è previsto il contributo "Bonus veicoli sicuri".
Il contributo: può essere richiesto dai proprietari di veicoli a motore che sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione presso i centri revisioni autorizzati;
  • è riconosciuto per un solo veicolo e per una sola volta;
  • è erogato mediante rimborso di un importo di 9,95 Euro;
  • è assegnato secondo l'ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
La richiesta deve essere avanzata dal richiedente: tramite presentazione dell'istanza, mediante compilazione del modello disponibile sulla piattaforma informatica a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informatica "Buono veicoli sicuri" accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; la piattaforma informatica entra in esercizio a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione DM 24.9.2021.

L'identità dei richiedenti viene verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di incaricato di società, attraverso:
  • il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), ovvero
  • la Carta d'identità elettronica (CIE),ovvero
  • la Carta nazionale dei servizi (CNS).

L'istanza per ottenere il contributo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica:
  • il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione, intestato al richiedente il rimborso o alla società nel caso in cui il richiedente è incaricato dalla società stessa;
  • la data dell'operazione di revisione;
  • il codice IBAN per l'accredito del rimborso;
  • cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la
  • denominazione sociale in caso di incaricato di società;
  • l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del rimborso.
L'applicazioneinformatica, a seguito della presentazione della richiesta, prevede il rilascio, nell'area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.
L'attribuzione del contributo avviene:
  • previa verifica da parte della SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. della validità e della correttezza dei dati dichiarati dal richiedente;
  • mediante accredito di un importo pari a 9,95 Euro sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso.
SANZIONI IN CASO DI OMESSA REVISIONE (Art. 80 CDS)
La circolazione con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. In questi casi è consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi in un centro revisioni autorizzato o presso gli uffici della Motorizzazione.

Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.957,00 a euro 7.829,00. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Chiunque produca agli organi di polizia un attestato di revisione falso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 e  euro 1695,00 e al ritiro della carta di circolazione.