MANCATA REVISIONE DELL’AUTO E CONCORSO DI COLPA DEL PROPRIETARIO DANNEGGIATOmercoledì 13 novembre 2024 9.28La recente sentenza della Cassazione n. 27903 del 29 ottobre 2024 ha stabilito un importante principio in materia di corresponsabilità in caso di incidenti che coinvolgono veicoli privi di revisione.
In considerazione di ciò, permettere la circolazione di un veicolo privo di revisione costituisce un’esposizione volontaria al rischio che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., determina una corresponsabilità del proprietario nel danno, anche quando non sia alla guida del mezzo.
La Cassazione ha ritenuto dunque equo attribuire una responsabilità paritaria (50%) tra conducente e proprietario, considerando che la messa in circolazione di un veicolo non revisionato ha avuto la stessa incidenza causale della condotta imprudente del guidatore.
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Nella sentenza Viene chiarito che l’art. 80 del Codice della Strada, che vieta la circolazione in assenza di revisione, è una norma posta a presidio della sicurezza stradale. La revisione non è quindi un semplice adempimento formale ma serve a garantire che il veicolo mantenga i necessari requisiti di efficienza per una circolazione sicura.
In considerazione di ciò, permettere la circolazione di un veicolo privo di revisione costituisce un’esposizione volontaria al rischio che, ai sensi dell’art. 1227 c.c., determina una corresponsabilità del proprietario nel danno, anche quando non sia alla guida del mezzo.
La Cassazione ha ritenuto dunque equo attribuire una responsabilità paritaria (50%) tra conducente e proprietario, considerando che la messa in circolazione di un veicolo non revisionato ha avuto la stessa incidenza causale della condotta imprudente del guidatore.
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