FRANCHIGIE RCA - UNA SENTENZA IMPORTANTE DA RAGIONE AI CARROZZIERIlunedì 16 febbraio 2015 10.12Con una recente sentenza, il Giudice di Pace di Bologna ha condannato UNIPOL a pagare la franchigia del 10% che aveva preteso perché l’automobilista aveva ceduto il credito a un carrozziere non “fiduciario”
IL FATTO
Un automobilista stipula la polizza obbligatoria per la RC auto  “KmSicuri Autoveicoli con Riparazione comfort” con Unipol che penalizza l’assicurato se fa riparare l’auto da un carrozziere di propria fiducia applicando una franchigia in Rc auto.
Dopo aver subito un incidente, l’automobilista cede il credito a una carrozzeria indipendente.
Unipol risponde dichiarando di risarcire solo il 90% dei danni anche se paga per conto dell’’Assicurazione di chi ha causato il sinistro. E’ l’indennizzo diretto; i danni vengono rimborsati dalla Compagnia del danneggiato ma per Unipol scatta il 10% di scoperto “scritto in polizza” perché l’automobilista ha ceduto il credito a un carrozziere non “fiduciario”.
Il carrozziere fa ricorso al Giudice di pace di Bologna, chiedendo di condannare Unipol a pagare la pretesa franchigia del 10% (valore 183,99 euro).
Il Giudice di pace ben comprende che si tratta di una questione di principio e con la sentenza numero 390/15, depositata il 5 febbraio u.s., chiarisce la inammissibilità di un simile comportamento.
Unipol paga il risarcimento per intero, più interessi e spese legali.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Nella condanna all’Unipol, il Giudice di pace ha richiamato l’ ordinanza 5928/2012 della Cassazione che stabilisce che l’assicuratore, nell’ipotesi di risarcimento diretto, risarcisce il proprio assicurato di tutti i danni che questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale. E lo fa non in forza delle condizioni generali della polizza eventualmente contratta, ma da un obbligo extra contrattuale (il danno cagionato da un terzo al proprio assicurato).
L’assicuratore “diretto” agisce quindi in qualità di delegato e non in forza di una polizza.
Dal punto di vista tecnico, la Cassazione sancisce: “la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e di trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria Assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Di conseguenza, la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subito un illecito civile”.

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