ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI REVISIONE PERIODICA DELL’AUTO NON CONSENTE DI RITENERE ADEMPIUTO ANCHE QUELLO DELLA SUA MANUTENZIONE. giovedì 4 agosto 2016 12.28Entrambi gli adempimenti sono prescritti dal vigente CDS (artt. 79 e 80) ma l'uno non implica l'assolvimento dell'altro e viceversa.
I veicoli in circolazione devono essere mantenuti in condizioni di massima efficienza e comunque devono garantire la sicurezza, contenere il rumore e l'inquinamento.
Le caratteristiche funzionali e i dispositivi di equipaggiamento devono rispondere in pieno alle proprie funzioni o ai propri fini e quindi essere efficienti.
Pertanto, l'obbligo di manutenzione al fine di garantirne la "massima efficienza" dei veicoli durante la circolazione non può ritenersi soddisfatto mediante l'assolvimento dell'obbligo della revisione periodica.
In tal senso, in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale,  si è espressa la Corte di Cassazione, sez. pen. III, con sentenza 14.7.2016, n. 29982 secondo la quale ”Il codice della strada prevede non solo l'obbligo di sottoporre veicoli a motore e rimorchi a revisione periodica ma altresì l'obbligo della loro manutenzione: l'adempimento del primo obbligo di certo non consente di ritenere adempiuto anche il secondo”. 

L'art. 79, c. 1 CDS sancisce:
  • l'obbligo di manutenzione dei veicoli indipendentemente dalla mera effettuazione della revisione periodica prescritta dall'art. 80, c. 1, CDS;
  • che l'adempimento della manutenzione garantisce la massima efficienza del veicolo al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone; pertanto, come riportato nel testo della citata sentenza nel merito dell'inadempimento dell'obbligo di manutenzione trattandosi di obbligo il cui adempimento è inteso anche a salvaguardare l'incolumità delle persone, è corretto ritenere che esso implichi ed imponga un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al regolare impiego del veicolo. È soltanto l'assiduità dei controlli che consente, infatti, di accertare sia l'eventuale esistenza di difetti, sia, se esistenti, l'entità dei medesimi e di determinare, quindi, le corrispondenti regole di prudenza(v. Cass. 3^, 4 luglio 2006, Bonora, RV 234949)”.
 

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