PERCHE’ CONFARTIGIANATO HA DIFESO BRILLANTEMENTE GLI INTERESSI DEI CARROZZIERI (E DEGLI AUTOMOBLISTI)lunedì 18 settembre 2017 9.37La riforma dell’RC auto contenuta nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha sancito definitivamente il rispetto di alcuni principi a tutela delle carrozzerie. Partecipazione, condivisione, organizzazione, sono stati alla base del successo della attività di ANC Confartigianato.
La Legge 4 agosto 2017, n. 124 – “Legge annuale per il mercato e la concorrenza.” (17G00140) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14.8.2017 ed è entrata in vigore il 29.8.2017. Il Governo sarebbe tenuto a presentare al Parlamento ogni anno una proposta articolata di legge a tutela della concorrenza, valutata come bene sociale comune a tutti i cittadini, in quanto capace di innescare una competizione al ribasso dei prezzi di beni e servizi offerti ai consumatori. Questa è però la prima volta che il Governo esercita questo suo diritto dovere.
 
Proprio la prima parte del DDL, riguarda la modifica del Codice delle Assicurazioni, il settore RC auto e il lavoro dei carrozzieri. Molti ritengono che le imprese di assicurazione, siano uno di quelli che oggi sono definiti “poteri forti”, capaci cioè, secondo alcuni, di “condizionare” le decisioni politiche in loro favore, spesso a discapito dei “consumatori”. Con pragmatico realismo dobbiamo riconoscere che recentemente tendono a prevalere gli interessi dei nuovi “poteri forti”, nel nome di un liberismo economico che ha rinunciato alla ricerca della realizzazione dei diritti fondamentali degli individui (libertà, salute, dignità, lavoro, solidarietà, giustizia). 
 
Per ben 2 volte, prima del 2015, il Governo, attraverso lo strumento del Decreto Legge, aveva tentato di introdurre norme penalizzanti per i consumatori e le carrozzerie. Nel caso della neonata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, però, questa tendenza non ha prevalso, grazie alla tenacia e alla determinazione di ANC Confartigianato che, assieme alle altre associazioni, nonostante fin dalla presentazione del DDL il dibattito sul suo contenuto fosse stato terreno di aspri scontri per realizzare interessi opposti a quelli dei carrozzieri, si è battuta con successo per la sopravvivenza delle categoria e di questi diritti. 
 
La strategia delle Associazioni che ha consentito di far convergere forze politiche trasversali sulla necessità di escludere norme introdotte dal Governo di ostacolo alla libera concorrenza e di limitazione del diritto al pieno risarcimento del danno risiede nel fatto che le ragioni sostenute non sono state solo quelle degli artigiani ma anche, e forse soprattutto, quelle degli “utenti”, automobilisti assicurati: l’interesse all’integrale risarcimento del danno  che include e presuppone l’interesse alla perfetta riparazione dei beni danneggiati, l’interesse alla sicurezza della circolazione e per, i meno abbienti, quello dell’esborso preventivo. 
 
La riforma dell’RC auto contenuta in questa legge ha sancito, quindi, definitivamente il rispetto di alcuni principi a tutela delle carrozzerie. Partecipazione, condivisione, organizzazione, sono stati alla base del successo della attività Associativa.

Sarà anche banale dirlo ma è sempre meglio ricordarsi però che certi risultati non si ottengono per “opera dello Spirito Santo”.
Prendetevi quindi ancora un po’ di tempo e leggete, con calma, perché ne vale la pena, anche IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO
 
 
   
 
QUESTI SONO I PRINCIPI CHE TUTELANO LE CARROZZERIE CONTENUTI NELLA LEGGE
 
1 - La libera scelta del riparatore di fiducia da parte dell’automobilista, in modo da escludere il pericoloso controllo del mercato delle riparazioni da parte della compagnie.
 
Perché
Scompare dal Codice delle Assicurazioni l’ipotesi degli sconti obbligatori in caso di riparazione presso riparatore convenzionato (“fiduciario”) con l’assicuratore. In questo caso più di quello che è scritto, importa quello che non è scritto !
Gli sconti obbligatori vengono previsti solo in caso di presenza delle seguenti condizioni da verificare alla stipula o al rinnovo del contratto (art.132-ter):
  • accettazione da parte dell’assicurato di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell’impresa di assicurazione;
  • installazione o presenza di meccanismi elettronici portabili che registrano l’attività del veicolo, denominati "scatola nera”;
  • installazione o presenza di meccanismi elettronici portabili che impediscono l’avvio del motore in caso di guidatore con tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
La titolarità della scatola nera e del dispositivo “anti alcol” spetta, inoltre, all’assicurato con costi di installazione, disinstallazione e funzionamento a carico delle compagnie.
Questo è un provvedimento fondamentale per la tutela dell’automobilista perché stabilisce che i dati registrati non sono a disposizione esclusivamente delle assicurazioni, come era previsto precedentemente.
 
2 - La professionalità dell’autoriparatore e la sua indipendenza dall’assicuratore, per escludere impropri condizionamenti del soggetto tenuto al risarcimenti.
 
Perchè
All’articolo 148 del codice delle assicurazioni è aggiunto il comma11-bis che conferma per l’assicurato la facoltà di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
A tal fine, l’impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
Questa è la disposizione che sancisce il principio della libera scelta del riparatore con esclusione di qualsiasi decurtazione di quote di risarcimento rispetto alla riparazione convenzionata.
Si mette in evidenza, inoltre, che, per ottenere il risarcimento pieno, l’autoriparatore deve essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122: questo esclude la risarcibilità di riparazioni eseguite da autoriparatori abusivi in concorrenza sleale, a tutela della professionalità degli operatori del settore. Inoltre per la prima volta la legge riconosce la funzione di garanzia dell’emissione della fattura ed esclude di fatto il risarcimento senza riparazione o senza emissione di fattura, con indubbio vantaggio per chi è in regola con le normative rispetto a chi non lo è.
Viene quindi introdotta una stretta connessione tra risarcimento e pubblico controllo della capacità professionale del riparatore in quanto “abilitato” e iscritto alla Camera di Commercio, in modo da escludere che il veicolo riparato sia causa di successivi incidenti e cumuli di risarcimenti o perda le caratteristiche di sicurezza necessarie alla circolazione su strada.
 
3 - La conferma ufficiale della prassi della cessione del credito, in modo da escludere esborsi preventivi spesso impossibili per l’utente.
 
Perchè
Viene introdotto nel codice l’art. 149-bis - Trasparenza delle procedure di risarcimento - che prevede che, in caso di cessione del credito, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione che ha eseguito le riparazioni.
Anche qui siamo in presenza di una norma di portata storica perché introduce il pieno riconoscimento per legge del risarcimento con cessione del credito.
Da notare che la procedura è riservata agli autoriparatori in regola con i requisiti non solo professionali (L.122/92) ma anche fiscali, ambientali, di sicurezza, contributivi, retributivi e previdenziali (altra clausola di contrasto alla concorrenza sleale).
Per chi, in regola con i requisiti, gestirà in futuro i sinistri con la cessione del credito la strada dovrebbe essere pertanto meno impervia. 
 
4 - Il riconoscimento alle Associazione degli autoriparatori maggiormente rappresentative (non tutte) di una funzione propositiva e di coordinamento
  
Perchè
La normativa prevede che, allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell’autoriparazione (non tutte), ANIA e le associazioni dei consumatori definiscano tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l’effettuazione delle riparazioni a regola d’arte sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili.
Questa norma è di portata storica perché per la prima volta dopo la disdetta dell’accordo ANIA i soggetti interessati e cioè i carrozzieri artigiani, gli assicuratori e i consumatori sono chiamati a sedere intorno a un tavolo per determinare linee guida per la liquidazione dei sinistri; per la prima volta queste linee guida saranno rese ufficiali dal MISE e dovranno comprendere strumenti, procedure, soluzioni e parametri tecnici; per la prima volta, e non è un caso, ANC CONFARTIGIANATO e le Associazioni degli Autoriparatori sono indicate per prime, riconoscendosi loro un ruolo propositivo e di iniziativa.
 
 
 
INFINE, QUALCHE CONSIGLIO
 
1. Verificare i requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
2 . fare particolare attenzione alla fatturazione:
  • come strumento necessario per ottenere il pagamento;
  • come documento di rilascio della garanzia;
  • per descrivere eventuali lavori necessari rifiutati dal cliente.  
3. Un esame specifico e approfondito a parte meriterà la normativa di regolamentazione delle prove della scatola nera nell’eventuale processo. Per quanto tecnicamente questa normativa non riguardi strettamente l’autoriparatore, di fatto la limitazione della prova per testi e la valutazione dei dati registrati dagli apparati incideranno notevolmente sulla gestione del sinistro con cessione del credito. La prudenza è d’obbligo, soprattutto nella fase di prima attuazione.
Sarà bene pertanto che il carrozziere, in presenza di situazioni dubbie in punto di accertamento della responsabilità e dunque della risarcibilità, solleciti il cliente a fornire tempestivamente i nominativi dei testi e, se istallata, a rendere disponibili i dati della scatola nera “prima dell’accettazione della gestione con cessione del credito e in ogni caso prima della riconsegna del veicolo riparato”. Dopo infatti potrebbe essere difficile recuperare dal cliente i costi della riparazione eseguita e non risarcita. 

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