“MECCATRONICA” - LA LEGGE DI BILANCIO 2018 PROROGA DI 5 ANNI IL TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE IMPRESE PREVISTA DALLA L. 224/2012mercoledì 27 dicembre 2017 11.32La L. 224/2012 prevedeva che tutte le aziende di autoriparazione, il cui responsabile tecnico avesse posseduto la sola qualifica di meccanico o di elettrauto, dovessero, entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa e quindi entro il 4 gennaio 2018, acquisire la qualifica mancante pena l'inabilitazione all'attività.


Nella seduta del 23 dicembre il Senato ha approvato definitivamente la Legge di Bilancio 2018, l’ex legge di stabilità (prima ancora “Legge Finanziaria”).  Con 140 sì e 97 no, l'Aula ha rinnovato la fiducia al Governo, che aveva posto la questione di fiducia.  

Il provvedimento contiene le seguenti importanti novità per il mondo dell’autoriparazione:
  • Proroga di cinque anni del termine del 5-1-2018 per l’adeguamento dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di meccatronica;
  • Fissazione del termine del 1° luglio 2018 entro il quale Regioni e Province autonome diTrento e Bolzano sono tenute ad attivare i corsi regionali di cui all’art. 7, comma 2, lettera b), Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, cioè a definire compiutamente il quadro degli standard formativi per tutte le sezioni dell’autoriparazione e quindi anche per i carrozzieri e gommisti;
  • Per le imprese abilitate per una o più attività di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, viene prevista, dopo la frequentazione con esito positivo dei corsi regionali di qualificazione, l’immediata abilitazione all’esercizio della relativa attività acquisita con i corsi stessi, senza l’obbligo di svolgere l’attività stessa, per almeno un anno, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni;
  • Analoga proroga di cinque anni del termine del 5-1-2018 viene prevista anche per la regolarizzazione delle imprese già abilitate per una o più attività, ai sensi dell’art. 1, comma 3, Legge n. 122/92, come modificata dalla Legge n. 224/12, che intendano conseguire l’abilitazione anche per una o entrambe le altre sezioni contemplate dalla richiamata disciplina dell’autoriparazione.

 

Sui contenuti di  questi importanti provvedimenti, riportiamo l’intervento del Presidente Provinciale Maccatronici di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – Gianluigi Buosi:

La L. 224/2012 prevedeva che tutte le aziende di autoriparazione, il cui responsabile tecnico avesse posseduto la sola qualifica di meccanico o di elettrauto, dovessero, entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa e quindi entro il 4 gennaio 2018, acquisire la qualifica mancante pena l'inabilitazione all'attività.
Ora, sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio, il termine si sposta ancora di altri 5 anni.

Come associazione di categoria siamo combattuti nell'esprimere la nostra posizione rispetto ad una proroga che, a nostro avviso, si giustificava solo con  un margine di tempo più ragionevole (es. un anno). Andava, infatti considerato che il differimento dei termini dovesse più che altro servire per quei “soliti ritardatari”, per i quali il problema fosse stato legato più al rispetto della scadenza del 4.1.2018, che all’effettiva dimostrazione del possesso dei requisiti professionali di “meccatronico”, previsti dalla norma.

I 5 anni stabiliti rappresentano, in questo modo, una vera e propria presa in giro per quelle aziende, la maggior parte nel nostro territorio, che si sono premurate di adempiere nei termini stabiliti a quanto disposto dalla normativa. La traslazione del termine di altri 5 anni consente, infatti, di proseguire le “vecchie attività” di “meccanica motoristica” ed “elettrauto” almeno fino al 2023, rimandando in maniera ingiustificata lo scopo che si prefiggeva la norma: il superamento della divisione elettrauto-meccanico motorista, ormai anacronistica rispetto all’attuale tecnologia presente nelle auto e la salvaguardia dei  diritti degli autoriparatori che legittimamente si sono formati ed hanno operato nel previgente regime. Una decisione che stride fortemente, soprattutto, rispetto all'attuale fase storica del sistema automotive mondiale che dopo una relativa fase di staticità tecnologica, sembra ormai aver intrapreso con decisione la strada delle vere innovazioni nella progettazione e nella costruzione di autovetture.
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A prescindere dalle considerazioni espresse, mettiamo in evidenza, come, in questo ambito, le attività (informazione, consulenza, formazione), organizzate dalla struttura associativa nel territorio si siano dimostrate efficienti ed abbiano consentito alle imprese interessate una agevole attività di regolarizzazione. Un discorso a parte va fatto per gli operatori che hanno dovuto e dovranno, frequentare il corso da 40 ore e sottoporsi al previsto esame di verifica: a conclusione dell’attività svolta, possiamo dire che, per loro, questa attività ha rappresentato una valida esperienza e una opportunità di miglioramento professionale.

La legge comunque va letta con attenzione perchè riguarda anche un tema importante come quello dell'acquisizione dei requisiti professionali mancanti per le aziende già iscritte al Registro delle imprese o all'Albo Artigiani al momento di entrata in vigore della legge 224/2012.

Viene infatti tolto, per i responsabili tecnici che volessero acquisire i requisiti professionali per una delle attività mancanti previste dalla legge, l'obbligo di dimostrare un anno di esperienza lavorativa all'interno di impresa del settore dopo la frequenza di un corso di formazione riconosciuto attraverso gli standard formativi regionali (nel Veneto sono previsti corsi da 500 ore).

Di conseguenza, il responsabile tecnico, ad esempio, oggi abilitato quale meccatronico, potrà decidere di acquisire la qualifica di carrozziere con il solo corso regionale senza dover per forza fare un anno di esperienza di lavoro in tal senso. Questo rappresenta, a nostro avviso una buona soluzione per evitare, ai responsabili tecnici già operativi da tempo ed in piena attività, un' inutile quanto dispersiva esperienza lavorativa ulteriore rispetto al corso di formazione. Inoltre tale soluzione consente la regolarizzazione di una attività trasversale come è quella di gommista. Più in generale, in questa maniera viene consentito , anche per gli autoriparatori artigiani, la creazione di centri globali di assistenza auto con tutti i servizi necessari.

Va evidenziato, infine, che la legge
non va assolutamente a toccare i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione che restano, pertanto, imprescindibili e che sono il vero cardine e la garanzia della qualificazione professionale delle imprese di autoriparazione.

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