NUOVE PROCEDURE DI ANNOTAZIONE DELLA LOCAZIONE DI VEICOLI DI DURATA SUPERIORE AI 30 GIORNI E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVEmercoledì 18 novembre 2015 11.37Le nuove procedure sono contenute nella circolare 300/A/7839/15/106/16 del Ministero dell'Interno del 13 novembre u.s. con oggetto: "Applicazione delle disposizioni dell'art. 94, comma 4-bis del C.d.S. in materia di variazione della denominazione o generalità dell'intestatario e di intestazione temporanea. Ordinanze del Consiglio di Stato n. 614 e 615 del 10 febbraio 2015. Ordinanze del TAR Lazio n. 6056 e 6057 del 27 novembre 2014. Effetti sull’attività di accertamento delle violazioni amministrative”.
In  sintesi, a far data dal 2 novembre 2015 u.s. sono completamente operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di durata superiore a 30 giorni.
 
Dal  2  novembre 2015 quindi le sanzioni previste per chiunque non provvede ad effettuare le predette annotazioni entro il termine di 30 giorni, saranno applicabili solo per i contratti di locazione a lungo termine (oltre 30 giorni) stipulati dopo il 2 novembre 2015, mentre i contratti precedentemente stipulati saranno oggetto di sanzione solo in caso di mancata annotazione a seguito di rinnovazione della locazione per scadenza successiva alla data indicata. 
 
E’altresì precisato che le violazioni indicate devono essere contestate   solo  al contraente del contratto di locazione (locatario utilizzatore)  e non anche nei confronti del conducente pro-tempore del veicolo, salvo coincidenza con il contraente stesso e che le procedure di annotazione  dell'utilizzazione riguardano solo i veicoli leggeri utilizzati per conto proprio, restando per il momento preclusa l'applicazione della procedura ai veicoli commerciali pesanti o che effettuano trasporto di persone o cose in conto terzi.
 
E’ infine  disposto che l'annotazione non sarà riportata sulla carta di circolazione del veicolo ma sarà effettuata solo nell'archivio  veicoli del Dipartimento dei Trasporti Terrestr i, si  ribadisce che, in occasione della contestazione della sanzione indicata, non dovrà essere effettuato o disposto il ritiro della carta di circolazione. 
 
 

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