CHIARIMENTI SULLE NUOVE REGOLE PROFESSIONALI PER L'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONEvenerdì 22 giugno 2018 16.06La Circolare MISE 3706/C del 23 maggio 2018 e una serie di pareri della Commissione Regionale per l'Artigianato del Veneto forniscono alcuni chiarimenti sulle nuove regole professionali per l'esercizio dell'attività di autoriparatore.


La Circolare MISE 3706/C del 23 maggio 2018 ha fornito le seguenti prime indicazioni sulla corretta applicazione delle modifiche alla Legge 224/2012 in materia di autoriparazione, introdotte dalla Legge di Bilancio 2018:
  • Il responsabile over 55 alla data del 5 gennaio 2013 con abilitazione limitata al settore meccanico motoristico o elettrauto, qualora le norme in materia pensionistica consentano la prosecuzione dell'attività anche dopo l'ottenimento della pensione, avrà a disposizione dieci anni di tempo, a partire dal 5 gennaio 2013, per effettuare il corso integrativo da 40 ore,
     
  • In merito alle imprese abilitate ai soli settori della meccanica motoristica ed elettrauto, iscritte al Registro Imprese o all'Albo Artigiani dopo l'entrata in vigore della Legge 224/2012, si specifica che non possono usufruire della proroga da cinque a dieci anni per la prevista regolarizzazione in meccatronica. Ne consegue che per le aziende che non si sono regolarizzate entro il 4 gennaio 2018 si prospetta la cancellazione dai registri, salvo casi eccezionali;
     
  • Tutta la normativa in questione trova applicazione anche per le aziende operanti su motoveicoli; conseguentemente, anche per questi veicoli va considerata la tripartizione dell'attività (meccatronica, gommista, carrozzeria);
     
  • In relazione all’estensione delle abilitazioni per i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della Legge 224/2012, previa frequenza ai corsi previsti da parte del responsabile tecnico, viene specificato che la legge si applica anche alle imprese iscritte alla data di entrata in vigore della Legge 224 che nel frattempo hanno cambiato responsabile tecnico e alle imprese sorte dopo tale data per effetto di fusioni, scissioni, conferimenti o trasformazioni, purché il responsabile tecnico sia rimasto immutato.
  • Rispetto ai corsi formativi previsti dall'art. 2, comma 1 bis, si specifica che si tratta dei corsi "nuovi" che saranno attivati entro il 1° luglio 2018, in base a quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni.

Di seguito, in sintesi, si riportano i pareri recentemente condivisi dalla CRA, Commissione regionale per l’Artigianato del Veneto, in riferimento ai quesiti posti dalla Federazione regionale autoriparatori di Confartigianato Imprese Veneto. I pareri sono stati inviati formalmente alla Commissione congiunta MISE MIUR che si è svolta il 29 maggio u.s. per una discussione sul merito: 
  • L’avvio dell’attività di meccatronica “limitatamente alla meccanica motoristica” oppure “limitatamente ad elettrauto” non può essere ancora consentito, in quanto la proroga in essere riguarda solo l’ipotesi di continuazione delle attività di meccanica-motoristica e/o elettrauto di cui alla novellata Legge 122/1994. L’apertura di un’attività di meccatronica “limitatamente alla meccanica motoristica” oppure “limitatamente ad elettrauto” oltre l’entrata in vigore della citata legge costituisce un’elusione dell’obbligo del possesso dei requisiti tecnico professionali in previsti nella nuova Legge 224/2012;
  • In riferimento a quanto previsto nella circolare MISE 3659/C del 11 marzo 2013, permane ancora sia per i meccanici motoristi che per gli elettrauto, la possibilità di riconoscimento dell’esperienza necessaria per lo svolgimento dell’attività di meccatronica, qualora dimostrino di aver operato nei c.d. “sistemi complessi, ma solo fino alla entrata in vigore della legge citata;
  • In relazione alle sanzioni previste dal comma 3 del citato art. 10 della Legge 122/92 si specifica che un meccanico motorista nell’esercizio della propria attività può incorrere in tali sanzioni, qualora venga dimostrato che esercita attività di meccatronico eseguendo interventi sui sistemi complessi come citati nella circolare MISE 3659/C “in forma non strumentale ed accessoria”. Si ribadisce, infatti, che la proroga concessa nella legge in oggetto non costituisce una legittimazione dell’esercizio dell’attività di meccatronico da parte di chi non ne ha i requisiti, ma la mera dilazione di un termine per regolarizzare la propria posizione aziendale, che deve essere comunque aggiornata con i corsi previsti.

Torna indietro