SOSTITUZIONE PNEUMATICI: PRECISAZIONI SUL TRATTAMENTO IVA DEL CONTRIBUTO PFU E SULLA DURATA DEL PNEUMATICO IN RELAZIONE ALLA DATA DI FABBRICAZIONE.venerdì 7 novembre 2014 10.02Mettiamo in evidenza 2 note informative sul trattamento IVA dei PFU e sulla durata dei pneumatici e un richiamo sulle disposizioni vigenti in tema di attività di sostituzione pneumatici .
In seguito alla conversione in Legge del “Decreto Competitività” n. 91/2014 avvenuta in agosto, il Legislatore ha disposto che il contributo per il recupero dei pneumatici fuori uso c.d. “contributo PFU” vada applicato dal produttore, importatore, distributore o rivenditore, rimanga invariato in tutte le fasi di commercializzazione e, costituendo  parte integrante del corrispettivo di vendita, sia assoggettato ad IVA ed indicato separatamente nel documento fiscale di vendita. Inoltre, il rivenditore deve indicare nel documento fiscale di vendita, anche il contributo pagato all’atto dell’acquisto del pneumatico.
Per scaricare l’informazione completa con il fac simile di fattura CLICCA QUI
 

In relazione alle sempre più frequenti richieste di chiarimento che provengono dagli automobilisti e dai rivenditori specialisti circa la durata di un pneumatico e la sua correlazione con la data di fabbricazione e la sicurezza del prodotto, Assogomma e Federpneus hanno chiarito che non c’è alcuna correlazione tra data di fabbricazione, durata e sicurezza dei pneumatici.
Per leggere l’informazione completa, CLICCA QUI


RICORDIAMO INOLTRE CHE 
Come previsto da una Direttiva Ministeriale specifica, le Ordinanze che vincolano la circolazione stradale in inverno a condizione che vengano montati pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo dispositivi antisdrucciolevoli iniziano il 15 novembre e terminano il 15 aprile.
E’ possibile montare pneumatici invernali (M+S) o pneumatici estivi entrambi con le caratteristiche riportate nella carta di circolazione. In quest’ultimo caso è necessario avere a bordo dispositivi di aderenza adatti ai pneumatici montati, ovvero catene.
In deroga all’anzidetta regola generale, è possibile montare pneumatici invernali con codici di velocità inferiori a quanto indicato in carta di circolazione fino ad un minimo di “Q” (160 Km/h). In tale caso, sarà cura del rivenditore specialista applicare una targhetta monitoria che indichi la velocità massima consentita, ricordando così visivamente all’automobilista di rispettare sempre tale limite.
La circolazione stradale con pneumatici invernali in deroga alla regola generale è consentita a partire dal 15 ottobre e sino al 15 maggio, ovverosia un mese aggiuntivo sia all’inizio che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze. Tutto ciò per consentire l’effettuazione del montaggio/smontaggio ed essere in regola con le leggi vigenti.
 

Torna indietro