REVISIONE GENERALE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI - ISTRUZIONI APPLICATIVEmartedì 22 maggio 2018 14.33Il decreto, di fatto. rimanda a successivi provvedimenti l'applicazione operativa di quanto contenuto nella Direttiva Comunitaria


Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il Decreto Dirigenziale 18/05/2018 n. 211, contiene istruzioni applicative del Decreto Ministeriale 19.5.2017 prot. n. 214, di recepimento della Direttiva europea sulle revisioni 2014/45/UE.

Al fine di evitare inutili allarmismi, premettiamo che il decreto presenta ancora delle indicazioni interlocutorie e, in pratica, rimanda ad altri successivi provvedimenti le effettive, concrete indicazioni operative.
 

I CONTENUTI DEL DECRETO IN SINTESI

CONTROLLI TECNICI RELATIVI AI RIMORCHI DELLE CATEGORIE O1 E O2
Le modalità operative della revisione, in attesa della conclusione dei lavori del gruppo tecnico, sono quelle previste nella nota prot. n. 330/segr del 25 febbraio 2003 a firma del Capo Dipartimento.
Gli ispettori dovranno provvedere all'esecuzione del controllo del rimorchio nelle condizioni in cui viene presentato, sia carico o scarico.Resta la piena responsabilità dell'utente sulla sicurezza durante lo svolgimento della prova e in particolare sulla sicurezza dell'eventuale carico.
In sede di prima applicazione, per consentire il graduale assorbimento della domanda e la messa a regime, è stato predisposto un apposito calendario (all.1 al Decreto).

ATTESTATO DI SUPERAMENTO DEL CONTROLLO
L'attestato di superamento del controllo riporterà anche la data entro la quale dovrà essere effettuato il successivo controllo (all.2 del Decreto). Dal 21 maggio 2018 partirà la fase sperimentale che si concluderà entro il 1° giugno 2018.
 
CONTROLLI TECNICI RELATIVI AI TRATTORI A RUOTE DELLE CATEGORIE TLB, T2B, T3B, T4B E T5
Per i trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h, di cui all'art. 5, comma 1, lett. c) del D.M. 214/2017, le modalità del controllo tecnico saranno stabilite, per uniformità ai sensi degli articoli 111 e 114 del Nuovo codice della strada concernenti la revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici, con il decreto attuativo in corso di definizione di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 20 maggio 2015.
 
CERTIFICATO DI REVISIONE
E' previsto che a seguito della effettuazione della revisione venga prodotto un certificato di revisione.
Al fine di integrare detto certificato all'interno del processo securizzato che governa l'emissione del tagliando di revisione firmato digitalmente dal tecnico responsabile, quest'Amministrazione ha avviato i necessari approfondimenti per l'implementazione delle procedure informatiche che, a decorrere dal 31 marzo 2019, consentiranno la produzione e stampa del certificato di revisione contenente gli elementi di cui all'allegato II del DM 19.7.2017 n. 214.
In prima applicazione, fino a nuove disposizioni, restano in vigore le procedure in essere.
 
VALUTAZIONE DELLE CARENZE
Aggiornano l'elenco esistente e la classificazione delle possibili carenze e introducono il livello di gravità l'art. 7 e l'all. I DM 19.7.2017 n. 214.
Sono in corso gli aggiornamenti informatici che permetteranno all'ispettore di selezionare a terminale le voci e la valutazione delle carenze.
Successivamente si forniranno istruzioni di dettaglio per uniformare il comportamento degli ispettori.
Nel transitorio si continuerà ad usare la metodologia corrente.
 
PRECISAZIONI RIGUARDO ALL'ART. 16 DM 19.7.2017 N. 214 (PROCEDURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE)
Le procedure, gli impianti e le attrezzature attualmente in uso per le revisioni continuano ad essere utilizzate fino all'emanazione di nuove disposizioni da adottarsi non oltre il 20 maggio 2023.
 
ISPETTORI
I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall'art. 13 comma 2 DM 19.7.2017 n. 214. Dal 20 maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno soddisfare i requisiti minimi di cui all'art. 13 DM 19.7.2017 n. 214.
In attuazione del sopracitato articolo è in corso di definizione il previsto provvedimento del Ministero, da adottarsi nel rispetto delle competenze tra enti amministrativi e tenuto conto delle disposizioni da impartire ai sensi dell'art. 14 DM 19.7.2017 prot. n. 214.
I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si concluderanno entro il 20 maggio 2018, dovranno effettuare l'esame entro il 31 agosto 2018. 

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