AVVIO E REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI GOMMISTA, CARROZZIERE E MECCATRONICO. DEFINITI I CORSI PER RESPONSABILI TECNICI.martedì 7 agosto 2018 11.28La normativa vigente stabilisce che per le imprese iscritte al registro Imprese o nell’Albo Imprese Artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione, la frequentazione dei corsi in parola consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico, relativamente all’ abilitazione non posseduta.
La Conferenza permanente “Stato Regioni” ha sancito con accordo in data 12.7.2018, gli standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per responsabile tecnico delle attività di Gommista e Carrozzeria, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), della L. 122/1992, come modificata dalla L. 224/2012. 
Per quanto riguarda i requisiti minimi dei percorsi di formazione previsti per l’attività di Meccatronica, continua a valere, invece, quanto stabilito dall’accordo della Conferenza permanente “Stato Regioni” del 12.6.2014.

Si ricorda che l’attuale normativa stabilisce che per le imprese iscritte al registro Imprese o nell’Albo Imprese Artigiane e abilitate per una o più attività di autoriparazione, la frequentazione dei corsi in parola consente l’immediata abilitazione del responsabile tecnico, relativamente all’abilitazione non posseduta, eliminando l’obbligo che sussisteva precedentemente dello svolgimento di 1 anno di attività come operai qualificati, alle dipendenze di una impresa del settore.

Si tratta di un valida opportunità offerta a tutti gli autoriparatori che volessero ampliare i propri settori di attività, regolarizzando o avviando ex novo le attività di gommista, carrozziere o meccatronico
 
I corsi di formazione verranno erogati dalla Regione veneto direttamente o attraverso soggetti accreditati.
 
 

REQUISITI MINIMI DEI PERCORSI DI FORMAZIONE


GOMMISTA

La durata minima dei percorsi standard è di 250 ore con una quota di stage pari al 30% del monte ore.
Per i Responsabili Tecnici di imprese già abilitate alle attività di meccatronica o carrozzeria, qualora non siano in possesso di almeno 1 dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art. 7 della citata L. 122, la durata minima del corso di formazione viene ridotta a 150 ore, con stage obbligatorio pari al 30% del monte ore.
Sono esentati dall’obbligo di frequenza e del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all’ADA.7.59.174 – Riparazione e sostituzione delle ruote (cerchioni e pneumatici) del QNQR.
Per entrambi i moduli formativi (250/150 ore) è previsto un esame finale cui si può accedere con frequenza pari al 80% del monte ore. 


CARROZZIERE 

La durata minima dei percorsi standard è di 280 ore con una quota di stage pari al 30% del monte ore.
Per i Responsabili Tecnici di imprese già abilitate alle attività di meccatronica o gommista, qualora non siano in possesso di almeno 1 dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art. 7 dela citata L. 122, la durata minima del corso di formazione viene ridotta a 180 ore, con stage obbligatorio pari al 30% del monte ore.
L’accordo stabilisce che determinati attestati di Qualifica professionale triennale hanno valore di qualificazione professionale di “Tecnico per l’attività di carrozzeria”, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), della L. 122/1992, come modificata dalla L. 224/2012.
Sono esentati dall’obbligo di frequenza e del percorso formativo e del relativo esame i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all’ADA.7.59.176 – Riparazione della carrozzeria di veicoli a motore del QNQR.
Per entrambi i moduli formativi (280/180 ore) è previsto un esame finale cui si può accedere con frequenza pari al 80% del monte ore. 
 

MECCATRONICO

La durata minima dei percorsi standard di 500 ore con una quota di stage pari al 20/30% del monte ore.
Per i Responsabili Tecnici di imprese abilitate alle attività di carrozziere o gommista, qualora non siano in possesso di almeno 1 dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell’art. 7 della citata L. 122, la durata minima del corso di formazione viene ridotta a 400 ore, con stage obbligatorio pari al 20/30% del monte ore.
I responsabili tecnici delle imprese che a tutt’oggi sono iscritte per la sola attività di meccanica motoristica o elettrauto possono ancora  frequentare, entro il 5.1.2023,  il corso di 40 ore la cui prima scadenza era stata fissata al 5.1.2018 e poi successivamente prorogata , limitatamente alle competenze relative all’abilitazione professionale non posseduta. 
I soggetti in possesso di un coerente titolo di Qualifica professionale, conseguito nell’ambito del sistema di Istruzione e Formazione professionale, per ottenere la qualifica di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, dovranno frequentare un corso della durata minima di 100 ore.
Ii soggetti in possesso di un coerente titolo di Diploma professionale, conseguito nell’ambito del sistema di Istruzione e Formazione professionale, per ottenere la qualifica di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni, dovranno frequentare un corso della durata minima di 50 ore.
L'attestato di Qualifica professionale di “Operatore alla riparazione di veicoli a motore”, indirizzo “Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore” e il Diploma tecnico professionale quadriennale di “Tecnico riparatore dei veicoli a motore” hanno valore di qualificazione professionale di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), della L. 122/1992, come modificata dalla L. 224/2012.
Per tutti i moduli formativi (500/400/40/100/50ore) è previsto un esame finale cui si può accedere con frequenza pari al 80% del monte ore.
 
 
 
LE ATTIVITA DI CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE ATTUALMENTE IN CORSO

Confartigianato Autoriparazione, ha posto alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni il tema degli standard formativi per gli autoriparatori di cui all’Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni il 12 luglio 2018, ai sensi della Legge 205/2017.
La categoria è intervenuta sia nei confronti della Conferenza Stato-Regioni sia del Ministero Sviluppo Economico per riproporre le questioni che non hanno trovato positivo recepimento nel testo del richiamato accordo, nonostante il parere favorevole ottenuto dalla categoria in sede di Coordinamento tecnico delle Commissioni “Attività produttive” e “Istruzione formazione Lavoro Innovazione e Ricerca” della Conferenza delle Regioni, nella riunione del 14 giugno scorso.
In sintesi, sono state ribadite le seguenti richieste:
  1. Possibilità di far valere, con provata documentazione, l'avvenuta attività svolta nel "mestiere" di cui si chiede l'abilitazione, mantenendo lo stesso criterio usato per i meccatronici, ovvero di aver esercitato l’attività prima dell'entrata in vigore della Legge n. 224/2012 per almeno tre anni negli ultimi cinque
  2. Eliminazione dello stage per le imprese già attive. Lo svolgimento dello stage è un elemento particolarmente critico e anomalo, poiché si tratta di imprenditori già in attività che sarebbero costretti a svolgere lo stesso stage presso un’altra impresa abilitata, con evidenti impedimenti e difficoltà anche sotto il profilo operativo; costringere ad un periodo di stage presso altra impresa, infatti, potrebbe generare problemi pratici di svolgimento per resistenze possibili di coloro che dovrebbero ospitare gli stagisti, verso nuovi ingressi nel mercato.
  3. Possibilità di accesso ai requisiti a personale e collaboratori familiari che, pur non ricoprendo il ruolo di responsabile tecnico, hanno maturato negli anni esperienza assimilabile (e documentabile) a quella prevista dai requisiti di qualificazione, affiancando il titolare e/o il familiare nell’impresa. Questo favorirebbe l’operatività delle imprese del settore e agevolerebbe altresì il ricambio generazionale nelle famiglie artigiane, permettendo ai collaboratori più esperti di avviare una nuova attività qualora lo volessero. 
La materia continuerà ad essere seguita con la massima attenzione da Confartigianato, affinché gli autoriparatori artigiani possano ottenere il pieno recepimento delle proprie istanze.
 
 
 

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