1) Postuma (danni dopo l’ultimazione dei lavori)
L’assicurazione è valida dal momento in cui avete consegnato definitivamente la macchina al cliente. Quindi a lavori ultimati...Attenzione, non vale durante la fase di collaudo, anche se provate il veicolo con il cliente.

2) Validità delle garanzie
Perché la garanzia assicurativa sia valida il primo intervento sul veicolo e il danno che avviene dopo la consegna del veicolo al Cliente devono avvenire durante la validità dell’assicurazione.
Ovvero, se voi vi assicurate oggi e il danno avviene domani, ma su un veicolo che avete riparato prima di fare l’assicurazione, l’assicurazione non è valida. La stessa vale se decidete di non rinnovare l’assicurazione e successivamente avviene un danno, anche se la postuma dura 26 mesi.

3) Aziende non assicurate
Non sono assicurate le aziende la cui attività sia la produzione o lavorazione a livello industriale di prodotti o impianti. Per queste aziende è possibile studiare un prodotto specifico, per cui chi fosse interessato può rivolgersi al Broker per informazioni
Vi ricordo che l’attività assicurata indicata in polizza è:interventi su veicoli a motore e natanti intesi quali: manutenzione, riparazione e revisione, installazione di impianti o accessori.

4) Non vi sono danni
Se il lavoro da voi eseguito non causa danni, ma semplicemente non ha raggiunto il proprio scopo ed è da rifare, l’assicurazione non interviene.
Facciamo un esempio: avete fatto male i freni, il cliente se ne accorge ma non causa danni a se stesso, al veicolo o ad altri. In questo caso l’assicurazione non interviene per risarcire il rifacimento del lavoro. Trattasi, come si dice in gergo, di “rischio di impresa”.

5) Carrozzieri
In particolare, per i carrozzieri: attenzione non vengono mai pagati i danni da difetti di verniciatura. Esempio: un difetto dovuto a un problema di catalizzazione non è risarcibile per i motivi spiegati al punto 4)

6) Persone non considerate Terze
Non potrà mai essere pagato un danno alla persona responsabile del danno stesso o a  veicoli di sua proprietà. La stessa cosa vale per il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia nonché per qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.
Questa è una regola dettata dal Codice Civile. In altre parole: nel campo della Responsabilità Civile non ha diritto al risarcimento chi causa un danno a se stesso. Se con la mia vettura vado contro un muro è solo colpa mia e mi tengo il danno.

7) Rinnovi e disdette
La copertura assicurativa si rinnova di anno in anno se non inviate disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza. Per il rinnovo avete 30 giorni di tempo dalla data di scadenza per pagare il premio. In tale periodo siete comunque assicurati.